Avv. Ezio GabrielliStudio legale · Ancona
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Frodi bancarie e movimentazioni anomale per ABF

Quando le operazioni sospette possono far emergere una responsabilità della banca

Una serie di bonifici eseguiti in pochi minuti verso lo stesso beneficiario, oppure un pagamento che svuota il conto, può rappresentare un segnale di frode. Nelle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario questi elementi assumono rilievo anche quando il cliente abbia contribuito, con il proprio comportamento, alla riuscita dell’inganno.

L’ABF, organismo di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari, ha infatti valorizzato le movimentazioni anomale per verificare l’adeguatezza dei sistemi di prevenzione della banca. Il punto è comprendere quali segnali fossero riconoscibili e quali cautele avrebbero potuto contenere il danno.

Gli indici di rischio previsti per le carte

Il D.M. Economia e Finanze 30 aprile 2007, n. 112 disciplina un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento. L’articolo 8 individua alcuni indicatori: tra questi, tre o più richieste di autorizzazione sulla stessa carta nelle 24 ore presso il medesimo punto vendita; sette o più richieste sulla stessa carta nelle 24 ore; una o più richieste che, nello stesso arco temporale, esauriscano il plafond.

Il decreto regola la segnalazione e il monitoraggio del rischio. L’ABF ne utilizza gli indici anche come parametri per valutare la diligenza professionale dell’intermediario. Da qui nasce il loro impiego, per analogia, nelle controversie relative ai bonifici.

Dalle carte ai bonifici

La decisione del Collegio di Palermo n. 6042 del 20 giugno 2025 riguarda quattro bonifici verso lo stesso soggetto, eseguiti entro sei minuti per complessivi 19.761 euro. Il Collegio ha ricondotto la sequenza all’indicatore delle tre richieste sulla stessa carta presso un medesimo punto vendita. Pur ravvisando la colpa grave del cliente, ha riconosciuto una responsabilità concorrente della banca, con rimborso del 20% delle somme.

Il Collegio di Milano, con decisione n. 3123 del 25 marzo 2025, ha invece considerato sette bonifici effettuati in tredici minuti. Applicando analogicamente gli indici del decreto, ha disposto il rimborso dell’ultima operazione, pari a 4.198 euro.

Le due decisioni mostrano sia la rilevanza delle sequenze sospette sia la necessità di valutare separatamente le conseguenze economiche: il rimborso dipende dalle circostanze e dal contributo causale delle parti.

Anche un solo bonifico può essere significativo

Il numero delle operazioni è soltanto uno degli elementi da esaminare. Il Collegio di Roma, nella decisione n. 7593 del 1° agosto 2025, ha valutato un unico bonifico di 18.000 euro, disposto personalmente dal cliente seguendo le indicazioni del truffatore.

Il Collegio ha attribuito rilievo all’esaurimento del saldo disponibile, estendendo ai bonifici il principio dell’indicatore relativo all’esaurimento del plafond della carta. Ha quindi riconosciuto una responsabilità concorrente della banca e liquidato 7.000 euro in via equitativa. In questo caso la valutazione è stata condotta secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale, distinguendola dalla tutela specifica per le operazioni non autorizzate.

Conta anche la storia del conto

L’anomalia può emergere dal confronto con le abitudini del cliente: importi, frequenza, beneficiari e tempi di esecuzione. Il Collegio di Palermo, con decisione n. 3376 del 1° aprile 2025, ha valorizzato il contrasto tra una normale operatività modesta e una successione di pagamenti di migliaia di euro, disposti nell’ambito di falsi investimenti. Ha riconosciuto una responsabilità concorrente dell’intermediario anche per operazioni eseguite personalmente dal cliente.

Le soglie del decreto offrono dunque un riferimento, mentre il giudizio comprende l’intera vicenda. Il Collegio di Roma, nella decisione n. 1004 del 4 febbraio 2026, ha ribadito la possibilità di considerare anche indicatori ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti.

Ogni anomalia richiede una verifica concreta

L’esito favorevole dipende dalla prova dei segnali riconoscibili e della loro rilevanza nella produzione del danno. Esistono anche decisioni di rigetto: Milano n. 2018 del 6 marzo 2026 ha considerato insufficienti, nel caso esaminato, due bonifici allo sportello effettuati in date diverse presso uffici distinti, insieme a causali generiche o incongrue, in assenza di ulteriori elementi di sospetto.

Per ricostruire la vicenda servono quindi la cronologia delle operazioni, gli estratti conto precedenti, i messaggi e le chiamate ricevuti, gli avvisi della banca e le segnalazioni effettuate dal cliente. L’autenticazione dei pagamenti e la condotta del cliente vanno esaminate insieme al funzionamento delle misure antifrode.

Le decisioni ABF offrono criteri utili di valutazione, con esiti che variano secondo i fatti. Una ricostruzione ordinata consente di comprendere se, accanto alla condotta del truffatore e a quella del cliente, abbiano inciso anche carenze del servizio bancario.

Decisioni richiamate

Aggiornato al 20 ottobre 2026. Testo a carattere informativo.